Questa sentenza è una bomba: leggetela!

Quando si dice nomen omen. La dott.ssa Lina Manuali, giudice monocratico del Tribunale di Pisa, ha emesso una sentenza da manuale, che si riassume in queste poche parole: avevamo ragione noi.
Questa sentenza è una vera bomba e se non ci si mette il naso dentro non si riesce a comprendere la vera potenza deflagrante delle parole impresse su quella carta.
Vediamo passo per passo, in maniera riassuntiva, in cosa consiste questa pronuncia. Essa nasce in merito alla questione se il supposto colpevole abbia o mano commesso il reato ex art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.) semplicemente per il fatto di essere uscito di casa sotto il periodo del lockdown. Vi sveliamo subito il lieto fine, che è un’”assoluzione piena nella formula più favorevole al reo”.
Il bello viene quando si va a vedere la motivazione. Il ragionamento parte dal fatto che “[…] a causa dell’epidemia da COVID19, al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale”. Il Giudice poi fa notare che “[…] la Costituzione Italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato di emergenza/d’eccezione, volto a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse che non si riferiscano al vero e proprio stato di guerra previsto ex art. 78 Cost.”. Ricorda anche che “[…] dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che la tutela dei diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale”, dalla quale deriva che “[…] qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del c.d. diritto tiranno, avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere”.
Riassumendo: la normativa pandemica emessa sulla base di uno stato di emergenza non previsto dalla Carta ha pregiudicato (in nome del solo diritto della salute pubblica, che non lo è, n.d.r.) molti altri diritti dei cittadini.
Continuando, il Giudice dice che “[…] le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di rischio sanitario, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2, riguardando altri e diversi eventi di pericolo […] vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con la conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020”.
Riassumendo: la pandemia non può giustificare lo stato di emergenza.
Il bello viene dopo: “[…] manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78 [Cost.], non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.”, che sublima nel periodo “[…] a fronte della illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza”, dato che “[…] le libertà fondamentali sarebbero state […] compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.”
Riassumendo: tutta la normazione di emergenza che ha compresso le nostre libertà fondamentali di cittadini è illegittima.
Riguardo alla figura dell’allora indegno Premier, la sentenza dice che “[…] il D.L. 6/2020 costituisce una delega in bianco a favore del Governo, dotando se stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem” e che in questo caso “[…] si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del Presidente del Consiglio dei Ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che la misura sia adeguata e proporzionata per affrontare la crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico”, con l’evidenza che “[…] viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di movimento e di riunione (art. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alla scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost.), il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.)” e col finale pirotecnico che “[…] in questo periodo emergenziale tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate”.
Riassumendo: l’Avvocaticchio Premier è assimilabile alla definizione di “Chi esercita la propria autorità o funzione di comando in modo dispotico, autoritario e oppressivo, con poco rispetto per la personalità altrui” (Treccani, alla voce “Tiranno”).
La conclusine è un crescendo: “[…] il governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe dello stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alla gestione ordinaria dell’epidemia”, e ancora: “[…] a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti dello Stato – è una contraddizione in termini in quanto normalizza l’eccezionalità”, e poi “[…] il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31.07.2021“ e “[…] tutti i decreti legge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a fa data dal 31.07.2021 si pongono al di fuori del circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” finendo con “[…] il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01.2022, con il che la proroga ultima al 31.03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata” (art. 24 D.Lgsl. n. 1/2018, n.d.r.).
Riassumendo: tutta la questione dello stato di emergenza è una pura messinscena e non è mai stata giustificata dalla legge.
Mettiamo insieme tutti i pezzi. L’epidemia da COVID19 non ha mai potuto giustificare la dichiarazione e il prolungamento dello stato di emergenza (che pur non essendo affatto previsto dalla Carta ha pregiudicato con i suoi effetti le libertà fondamentali dei cittadini); esso è stato il presupposto di una normazione illegittima emessa da un governo che ha operato arbitrariamente al di fuori delle guide istituzionali senza che il Capo dello Stato mai si sia opposto.
Alla guida della nazione ci troveremo, infatti, per altri 7 anni lo stesso individuo che ha avvallato questo stato di cose e ancora gente che paga per pubblicare cartelli come questo qui sotto.