
Era ora. La Corte Costituzionale è stata investita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono il vaccino obbligatorio COVID, alla luce dei recenti dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco che evidenziano un’elevata percentuale di conseguenze avverse.
La questione di legittimità costituzionale nasce nel corso di un processo in cui il giudice viene a dubitare della costituzionalità della legge da applicare al caso di specie, per cui egli ha la possibilità di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale affinché essa confermi o meno l’applicabilità della norma.
Quando la Corte decide il merito della questione, l’effetto della sentenza di accoglimento è l’annullamento della norma; viceversa, essa rigetta la richiesta confermandone l’applicabilità al caso concreto, nel quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha valutato l’appello proposto da un tirocinante del corso di Laurea infermieristica (non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché senza il vaccino) contro l’Università di Palermo.
Nella sostanza, si contesta la legittimità costituzionale (e l’irrazionalità del sistema) dell’art. 4, c. 1 e 2, d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), e della l. 217/19, nella parte in cui si prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e, da un altro ancora, la sottoscrizione (imposta) del consenso informato, per il contrasto agli artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34, 97 Cost.
In estrema sintesi, secondo il Consiglio, in riferimento al siero magico COVID, non sarebbe più possibile sostenere che il diritto alla salute collettiva ex art. 32 Cost. prevalga sulla libertà del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario, poiché gli effetti avversi della somministrazione di tale vaccino non rientrano nei limiti della tollerabilità secondo il recente rapporto AIFA 01/2022, in cui si evidenzia che le conseguenze avverse (patologie varie e decesso) derivanti dalle iniezioni si verificano con frequenza decisamente superiore rispetto a quanto avviene con gli altri vaccini obbligatori o raccomandati in Italia.
Se tali frequenze relative agli effetti avversi e ai decessi non dovessero essere considerate dalla Corte Costituzionale come adeguate al criterio di “tollerabilità”, cadrebbe la possibilità di comprimere il diritto del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e quindi risulterebbe illegittima l’imposizione del vaccino obbligatorio.
Tradotto: se la Corte accoglie l’istanza, crolla definitivamente tutta la narrazione sul siero magico e sulla sua utilità, dopo che da mesi lo stato di emergenza illegittimamente dichiarato è in corso di demolizione presso la magistratura ordinaria. In caso contrario, dovremo aspettare nuovi rapporti AIFA e nuovi numeri sui casi avversi per vedere rielaborato il concetto di tollerabilità.
Sia l’Associazione di Studi e Informazione sulla Salute (AsSI) sia l’Associazione ContiamoCi!, hanno deciso di depositare i propri pareri contro l’obbligo della vaccinazione presso la Corte Costituzionale, in virtù della condizione di “Amici curiae”, cioè di formazioni sociali senza scopo di lucro o soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità oggetto di uno specifico giudizio.
Per questo la Corte Costituzionale, presieduta da Giuliano Amato, è chiamata ad una decisione storica, destinata a confermare o a destabilizzare il sistema attuale, con risvolti sociali, politici ed economici di enorme portata.
Docente di Diritto Costituzionale Comparato, componente del PSI della prima Repubblica, due volte presidente del Consiglio e ministro del Tesoro, oltre che ministro dell’Interno, Giuliano Amato è ricordato da noi Italiani per la sua fantastica impresa datata 10 luglio 1992, quando dalla sera alla mattina il suo governo stabilì indegnamente il prelievo forzoso dai nostri conti corrente privati. Amato rimarrà in carica 8 mesi, quanti ne mancano alla fine del suo mandato di giudice, è cioè fino a settembre 2022 (coprendo così le prossime fasi dell’emergenza sanitaria). Si presume quindi che entro l’autunno la Corte si pronuncerà su questa questione fondamentale per la vita di tutti gli Italiani.
In una fase storica così delicata, il ruolo della Corte Costituzionale potrebbe essere molto rilevante, in particolare per quel che riguarda eventuali ricorsi in merito all’obbligatorietà della vaccinazione contro il COVID, oppure all’utilizzo esteso dell’infame marchio verde in tutte le sue versioni.
Le domande che noi di CLP ci facciamo sono: dovrà forse Amato proteggere l’amico Draghi dalla valanga di ricorsi contro le sue infami imposizioni? Dovrà invero confermare l’aberrante decretazione d’urgenza emessa dal Governo dei Peggiori trasformando un’accozzaglia di leggi, decreti e circolari in un fondamento giuridico di questa Repubblica? Dovrà veramente violentare il nostro ordinamento per piegarlo alla narrazione globalista di certi filantropi americani adoratori dei sieri magici?
Il rapporto tra Amato e Draghi è più antico di quanto sembri; in rete si dice che due si conoscano dal 1976, quando in qualità di esperti lavorarono ad un modello econometrico commissionato da Cgil, Cisl e Uil al fine di creare una centrale sindacale comune. L’idillio continuò a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni duemila, quando i due portarono a termine le privatizzazioni dei grandi asset pubblici italiani e facilitarono l’ingresso dell’Italia all’interno dell’unione monetaria (whatever it takes).
Ora che è possibile valutare il risultato del loro lavoro passato, perché tangibile ed evidente, non possiamo esimerci dal darne un giudizio pessimo, dato che le conseguenze sono tutte attorno a noi. Sulla base di ciò, non dovremmo forse imporci di iniziare a prendere coscienza delle conseguenze di un possibile giudizio infausto della Corte, favorevole all’obbligo di sottoporsi al siero magico e sfavorevole a noi Cittadini Sani e Onesti?
Esiste, infatti, un triste precedente comunitario in ambito giuridico; in Germania, nel marzo scorso, nonostante la Corte abbia ammesso nella sua sentenza che i vaccini possano causare gravi effetti collaterali e anche la morte, essa si è rifiutata di revocare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, dicendo che, nella misura in cui le disposizioni interferiscono con i suddetti diritti fondamentali, tali interventi sono costituzionalmente giustificati, arrivando ad affermare che “nonostante l’elevata intensità dell’intervento, i denuncianti che lavorano nel settore sanitario e assistenziale tutelato dai diritti fondamentali debbano in definitiva dimettersi”.